In data 3 aprile 2019 la Corte di Cassazione con sentenza n. 9268 ha affermato che il licenziamento di una lavoratrice il cui stato di gravidanza sia iniziato durante il periodo di preavviso è legittimo, ma la efficacia si sospende e inizierà a decorrere nuovamente, dal momento in cui cessa la causa sospensiva (il compimento di un anno di età del bambino).
La Suprema Corte non ha ritenuto applicabile l’art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 che, fatte salve alcune specifiche eccezioni, stabilisce la nullità del recesso datoriale.